Autore: EmanueleCinelli Pubblicato: 08/07/2012 11:22:11 Categoria: editoriale Letto: 5561 Rating: 4
E' cronaca pressoché quotidiana di questi ultimi mesi quella di nuovi interventi di repressione nei confronti del nudismo e con tali fatti si risvegliano le considerazioni sulla legislazione italiana ritenuta carente, se non addirittura ostile, in relazione alla pratica del nudismo. Riprendono, così, anche le richieste di una legge ad hoc, una legge che non solo consenta tale pratica, ma la tuteli. Questa legge è proprio necessaria?
Il Codice Penale all'articolo 726 recita "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206", un'articolazione apparentemente incerta ma che in realtà è formalmente perfetta: permette all'articolo di rimanere al passo dei tempi senza la necessità di doverlo continuamente riscrivere, cosa che, visti i continui corsi e ricorsi storici anche dei costumi, sarebbe senz'ombra di dubbio compito assai arduo.
La chiave dove sta? Nella definizione di pubblica decenza! Da nessuna parte della legge è data definizione di tale termine, ma devonsi fare ricorso all'Italiano corrente, cosa che i giudici ben sanno fare e, infatti, tutte le sentenze degli ultimi cinque anni (invero sono anche di più) in cui si vedano coinvolti dei nudisti accusati di "offesa al comune pudore", emesse da qualsiasi livello giuridico (Giudice di Pace, Giudice ordinario, Corte di Cassazione), sono arrivate allo stesso identico esito: assoluzione piena per non aver commesso il fatto. In un caso, recente, il Giudice, pur in assenza di una parte civile, ha perfino ritenuto di dover di sua iniziativa procedere nei confronti dell'accusatrice e condannarla a rifondere ingenti somme all'accusata. Ultimamente, poi, le denunce manco più arrivano in sede giudiziale, vengono stralciate ancora prima e in uno di questi casi è stato definito che lo stare nudi non è un atto ma una condizione e come tale non rientra nemmeno nella fattispecie dell'articolo 726 del Codice Penale.
Allora la legge non serve? Esatto una legge ad hoc non serve. Visto però che, nonostante le sentenze di cui sopra, per cause del tutto misteriose, Sindaci, Consigli Comunali, Vigili Urbani, Forestali e via dicendo continuano a sperperare denaro pubblico effettuando fermi e denunce, sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale, sarebbe opportuno che chi di dovere si attivasse per far si che venga posta la parola fine a queste inutili e discriminanti azioni vessatorie. Se proprio, proprio, si volesse fare qualcosa di più, si potrebbe apportare una piccolissima modifica all'articolo 726 del Codice Penale, aggiungendovi la nota "il nudo di per se stesso non è mai atto contrario alla pubblica decenza".
Se comunque, ignorando che in Italia si legifera troppo e male come diversi esperti in affari di governo hanno ben evidenziato, si voglia perseguire ad ogni costo la strada legislativa, si veda di sviluppare proposte chiare, proposte che non risultino deleterie e limitanti (come risultano tutte le proposte sviluppate negli ultimi anni), proposte che non contengano i presupposti al suicidio del nudismo libero e popolare italiano (come presenti in tutte quelle sviluppate negli ultimi anni), proposte semplici e non eccessivamente articolate (l'eccessiva articolazione, sebbene in Italia vada molto di moda, alla fine è anche un boomerang).
Doveroso dare un esempio di formulazione ideale, eccolo.
Preso atto
- dell'opinione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3557 del 2000
- dell'esito e delle motivazioni di tutte le sentenze emesse negli ultimi 5 anni
Considerato
- assegna il tuo punteggio: 1 non ti è piaciuto, 5 fantastico!!! 12345