Autore: EmanueleCinelli Pubblicato: 24/06/2011 07:11:27 Categoria: news Letto: 8623 Rating: 4
Ce ne siamo accorti solo l'altro ieri perchè ci aspettavamo, come da anticipazioni e di logica, una Delibera e invece è arrivata un'Ordinanza. In qualità di magazine nudista e al fine di ottemperare al nostro dovere di informatori, provvediamo a renderla pubblica, segnalandovi di leggerla con attenzione che contiene passaggi importanti, uno in particolare, punto 2, la cui conoscenza può evitarvi multe salatissime (punto 8 ... a quanto pare commette violazione più grave chi sta nudo in santa pace di chi rischia con l'auto o il motoscafo d'ammazzare qualcuno). L'Ordinananza è prelevabile dal sito del Comune di Jesolo, preferiamo però trascriverla qua per intero, al fine di rendere più immediata la sua ricezione e lettura.
Città di JESOLO
Provincia di Venezia
ORDINANZA N.116 del 09 giugno 2011
IL DIRIGENTE III SETTORE
Il naturismo, nato alla fine dell’800 per opporsi agli eccessi dell’urbanesimo, è un movimento che si propone di promuovere un contatto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore; Preso atto che nel tratto di spiaggia antistante la “Laguna del mort” vi è un tratto di arenile abitualmente frequentato da oltre 30 anni da naturisti e che lo stesso è segnalato nei siti e nelle pubblicazioni delle associazioni naturiste; Preso atto altresì che l’attuale condizione di indeterminatezza causa una mescolanza tra naturisti e coloro che non lo sono con reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità; Rilevato che il naturismo in Italia è notevolmente diffuso, con la nascita di numerose associazioni che reclamano “oasi naturiste” che consentano ai propri associati di esporsi liberamente al sole; Visto che con l’approvazione della delibera di Giunta Comunale n° 147 del 31.05.2011 l’Amministrazione Comunale di Jesolo ha ritenuto di garantire la pratica del naturismo e del nudismo ad esso legato a norma di legge con l’individuazione di un tratto di arenile demaniale; Visto che con la medesima delibera della Giunta Comunale tale tratto di arenile è stato individuato all’interno del tratto di spiaggia della “Laguna del mort” attualmente non regolamentata dal Piano Particolareggiato dell’Arenile del Comune di Jesolo in quanto a monte della stessa non sono ad oggi presenti strutture ricettive o residenze turistiche, per cui trattasi a tutti gli effetti di area libera non concessionabile; Rilevato che l’individuazione di tale tratto di arenile per la pratica del naturismo non modifica né lo stato dei luoghi né la loro destinazione; Preso atto dei vincoli in essere SIC, l’area è stata identificata quale particolare ambito territoriale e designata come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) della Rete Natura 2000, con codice IT3250013 e denominazione “Laguna del Mort e pinete di Eraclea”; Preso atto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti; Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327; Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione marittima; Vista la L. n.59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione; Visto il D. Lgs 267/2000; Vista la L. R. n. 33 del 04/11/2002 e s.m.i., T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo; Viste le vigenti ordinanze dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo; Visto il Regolamento dell’Uso Del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 23/6/2004 n. 92; Vista l’Ordinanza Comunale sulle attività balneari n. 74 del 06.05.2010; Vista la delibera della G. C. n° 147 del 31 maggio 2011 con cui l’amministrazione comunale ha deciso di provvedere alla individuazione e delimitazione del tratto di spiaggia libera da destinare alla pratica del naturismo dando mandato al sottoscritto Dirigente dell’U.O.Demanio Marittimo di predisporre gli atti necessari e conseguenti.
RENDE NOTO
Che limitatamente al periodo dal 11.06.2011 al 18.09.2011 è individuata l’area per la pratica del naturismo come da planimetria allegata ed avente le seguenti coordinate:
ORDINA
1. L’ individuazione dell’area con esposizione dell’ordinanza e della planimetria a carattere informativo con il mantenimento di accesso libero e gratuito;
2. E’ fatto divieto di qualsiasi forma di Naturismo al di fuori della zona sopra individuata;
3. E’ fatto divieto di allestimento ed utilizzo di attrezzature diverse da quelle previste per la posa all’ombra come considerato per le aree libere;
4. E’ fatto divieto di procurare alterazioni o modifiche alla conformazione geomorfologica dell’ambiente;
5. Di segnalare la mancanza del servizio di salvamento al turista in più lingue;
6. Valutare proposte e forme di collaborazione per il mantenimento e la conservazione dell’area oggetto della presente ordinanza.
7. È’ fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi del Codice della Navigazione.
8. Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 Euro ad 1.000,00 Euro.
9. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 della legge 24.11.1981 n.689 è il Sindaco del Comune di Jesolo al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scrit