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Veneto e tutela del naturismo: è legge!

Autore: Emanuele Cinell
Pubblicato: 22/02/2014 18:17:58
Categoria: nudismo
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Anni addietro fu l’Emilia Romagna, lo scorso anno è arrivato l’Abruzzo, ora tocca al Veneto con l’approvazione di una legge regionale a tutela del turismo naturista. Come già fatto per quella abruzzese, noi di Mondo Nudo non ci potevamo esimere dal fare alcune osservazioni anche su questa e l’abbiamo fatto seriamente, appoggiandoci alla consulenza di un amico giurista, al quale abbiamo chiesto di revisionare il nostro scritto e apportargli gli opportuni aggiustamenti logico-giuridici.

Lungi dal voler mettere in discussione la passione e la buona volontà di quanti si siano prodigati per elaborare, proporre e sostenere la legge in questione, il nostro intento è solo quello di esaminare oggettivamente e obiettivamente questa legge. Coscienti del fatto che essendo ormai stata approvata, quindi non più discutibile e modificabile, lo facciamo al solo fine di dare i necessari suggerimenti a coloro che vorranno seguire l’esempio e formulare proposte legislative ad altre regioni: come sempre andrebbe fatto alla fine di un qualsiasi lavoro, piuttosto che crogiolarsi nei risultati ottenuti, qualsiasi essi siano, è importante effettuarne un’analisi per comprendere ed evidenziare le potenzialità, purtroppo qui già palesemente assai limitate (leggi“Il Garda vuole perdere una grande opportunità di sviluppo? Pare proprio di si!”), e i pericoli, purtroppo qui fondati e rilevanti, al fine d’imparare dall’esperienza, vuoi per evitare di ripetere gli stessi errori, vuoi per apportare benefici ai lavori altrui, ovvero prestare valido contributo alla formulazione di ulteriori proposte.

Evidenti sono gli esempi di leggi nate per tutelare il nudismo e che nel giro di poco si sono rivelate essere un’arma di distruzione in mano a chi di nudismo non ne vuole sentir parlare, vedasi quanto successo al Lido di Dante, ma soprattutto recentissimamente in Portogallo: qui la legge prevede una distanza minima tra le strutture nudiste e quelle tessili, potrebbe sembrare una cosa logica, invece... invece, non essendo precisato che le strutture tessili devono essere preesistenti alla nascita di quelle nudiste,  si strumentalizza la legge aprendo nuove strutture tessili col preciso fine di far chiudere quelle nudiste.

Passione e buona volontà sono sempre da plaudire e non ci siamo esentati dal farlo rilanciando i vari articoli sull’approvazione della legge veneta che sono apparsi su Facebook, però passione e buona volontà da sole non bastano a fare di una legge una buona legge, risulta indispensabile che siano accompagnate da prudenza (nel senso di stare attenti a non promuovere passaggi boomerang), molta lungimiranza (per vedere come potrebbero nel futuro essere strumentalizzate le cose da chi vuole contrastare l’espansione del nudismo), un buon pizzico di malizia (per lo stesso precedente motivo), sufficiente cattiveria (per non farsi mettere i piedi in testa), adeguate conoscenze giuridiche (per saper distinguere le convenzioni sociali e giuridiche dalle disposizioni di legge e per non creare appigli legali a chi, contrario al nudismo, volesse poi ribaltare a sua favore le cose), forza e abilità contrattuale (per gestire adeguatamente i tentativi di ridimensionare la proposta in fase di presentazione), assenza di condizionamenti (per non farsi guidare dalle paure e dagli interessi vari).

In questa legge veneta quello che balza subito all’occhio è che materialmente non promuove nulla di diverso da quanto già fosse prima della sua promulgazione, caso mai inserisce vincoli che prima non esistevano, rendendo di fatto le cose più limitanti, come si evince dall’analisi degli articoli di legge.

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.

Ok, nulla da obiettare se non il fatto che dagli articoli a seguire si capisce che il concetto di rispetto viene visto a senso unico: i nudisti devono rispettare chi non è nudista, il contrario no!

Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.

Formulazione particolarmente infelice, sarebbe stato più corretto scrivere "il turismo naturista viene promosso dalla Regione esclusivamente in aree etc.". Appare comunque evidente che in tal senso l’interprete, quindi anche il giudice, dovrà intendere questo passaggio, pena l’incostituzionalità della presente legge.

2. Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
3. Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.

Eccoci, perché mai spazi delimitati per il nudismo? Le statistiche sono ormai chiare: coloro che non tollerano la presenza di nudisti sono una netta minoranza (anche rispetto ai nudisti stessi), logica allora vorrebbe che fossero costoro a venire esiliati in spazi delimitati e segnalati. Evidente che chi ha promosso questa legge, in contraddizione con quanto evidenziato da vari recentissimi sondaggi, ritiene impossibile la convivenza tra nudisti e non nudisti. Evidente che chi ha supportato questa legge non ha una chiara visione di quanto avvenga sulla spiagge nudiste, dove il passaggio dei non nudisti è continuo e privo di problemi, indicando che la promiscuità è solo un falso problema. Evidente che si è operato in ragione degli interessi e delle opinioni di alcuni anziché, come dovrebbe essere per un consiglio regionale, in ragione degli interessi e delle opinioni della comunità intera.

Art. 3 - Aree pubbliche destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.

“Possono” implica il “possono anche non farlo”, indi per cui le cose stanno esattamente come erano prima della promulgazione di tale legge, quando qualsiasi comune poteva comunque riconoscere e autorizzare aree pubbliche per la fruizione nudista, come testimoniato dall’esistenza in Italia di spiagge nudiste da tempo ufficialmente riconosciute e autorizzate con delibera comunale: Capocotta, Lido di Dante, Nido dell’Aquila, Marina di Camerota.

2. I comuni contermini individuano le aree per


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